Art. 49.
(Sospensione condizionale della pena).

      1. In materia di sospensione condizionale della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, possa sospendere l'esecuzione della pena per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni quando presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che, in caso di condanna alla pena della detenzione ordinaria, il periodo di sospensione sia di cinque anni;

          b) prevedere che la sospensione della pena possa essere concessa, per non più di due volte, in caso di condanna a pena detentiva complessivamente non superiore a due anni e che in caso di pena detentiva congiunta a pene di specie diversa, il giudice possa sospendere la sola pena detentiva, nei limiti anzidetti, salvo che il condannato non chieda espressamente la conversione della pena di specie diversa in pena detentiva per il cumulo con la stessa ai fini della sospensione;

          c) stabilire che se sia già stata concessa la sospensione con messa alla prova per un reato punito con pena detentiva, la sospensione condizionale non possa essere concessa più di una volta;

          d) prevedere che:

              1) la sospensione condizionale della pena sia subordinata, se oggettivamente e soggettivamente possibile, al risarcimento del danno in favore della persona offesa ovvero all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

 

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              2) la condanna a pena sospesa non comporti, di per sé, l'applicazione di misure di prevenzione, né costituisca impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati, né motivo di diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorative;

          e) ai fini della sospensione ovvero della determinazione dei relativi obblighi e prescrizioni, il giudice possa acquisire informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, anche pronunciandosi sulla sola colpevolezza in attesa delle informazioni necessarie;

          f) stabilire, ove possibile:

              1) limiti di pena più elevati per la sospensione in ragione dell'età e delle condizioni personali del condannato;

              2) la sospendibilità, per una sola volta, delle pene interdittive temporanee, subordinata, in caso di condanna a pena interdittiva temporanea congiunta a pena pecuniaria, al pagamento di tale pena e, se soggettivamente e oggettivamente possibile, al risarcimento del danno in favore della persona offesa e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.